Sez. II

Art. 120

Estinzione del procedimento

In vigore dal 9 feb 1957
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che, nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato. L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione degli esami dagli scrutini con gli effetti previsti dagli . Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-120

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