Sez. II
Art. 117
Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale
In vigore dal 9 feb 1957
Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-117