Capo II

Art. 91

Sospensione cautelare obbligatoria

In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del ministro; ove sia, stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio. Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di comparizione o della convalida del fermo, nei confronti d'un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del ministero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-91

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