Titolo VII

Art. 82

Assegno alimentare

In vigore dal 9 feb 1957
All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-82

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