Titolo VII
Art. 80
Riduzione dello stipendio
In vigore dal 9 feb 1957
La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
La riduzione dello stipendio è inflitta:
a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
f) per violazione del segreto di ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-80