Titolo VII
Art. 78
Sanzioni
In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-78