Titolo VII

Art. 78

Sanzioni

In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: 1) la censura; 2) la riduzione dello stipendio; 3) la sospensione dalla qualifica; 4) la destituzione. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-78

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