Capo II
Art. 73
Trattamento economico
In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato in disponibilità è esonerato dal prestare servizio.
Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-73