Titolo VI
Art. 71
Dispensa dal servizio per infermità
In vigore dal 9 feb 1957
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall' o dall', l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-71