Titolo IIICapo I

Art. 47

Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale

In vigore dal 9 feb 1957
(Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale) Il rapporto informativo di cui all' è compilato: a) per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, dal direttore generale. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione; b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di divisione. Il rapporto è vistato dal direttore generale il quale lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di cui alla lettera d); c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal direttore di divisione; il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-47

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