Titolo III›Capo I
Art. 47
150 / 386Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale
In vigore dal 9 feb 1957
(Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale
della carriera direttiva dell'amministrazione centrale)
Il rapporto informativo di cui all' è compilato:
a) per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, dal direttore generale. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione;
b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di divisione. Il rapporto è vistato dal direttore generale il quale lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di cui alla lettera d);
c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal direttore di divisione; il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-47