Titolo IIICapo I

Art. 48

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere direttive presso l'amministrazione periferica

In vigore dal 9 feb 1957
Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione periferica è compilato dal capo dell'ufficio periferico cui l'impiegato appartiene. Il capo dell'ufficio predetto esprime anche il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica inferiore a direttore di sezione. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione il giudizio complessivo è dato dal Consiglio di amministrazione. Per l'impiegato preposto alla direzione di un ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore il rapporto informativo è compilato dal capo del personale dell'amministrazione centrale; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-48

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