Titolo IIICapo I

Art. 51

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere esecutive

In vigore dal 9 feb 1957
Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera esecutiva in servizio presso una sezione o ufficio equiparato dell'amministrazione centrale, è compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio. Il giudizio complessivo è espresso dal competente direttore di divisione. Il rapporto informativo per l'impiegato che presti servizio in uffici di copia o di archivio costituiti presso una direzione generale o un ufficio centrale, è compilato da un direttore di sezione designato dal competente direttore generale o capo dell'ufficio centrale; il giudizio complessivo è espresso da un direttore di divisione egualmente designato. Salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera, esecutiva che presti servizio in uffici di copia o di archivio costituiti presso gli uffici periferici è compilato da un direttore di sezione designato dal capo dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo è espresso da un direttore di divisione o di reparto egualmente designato. Per l'impiegato in servizio presso una sezione od ufficio equiparato, il rapporto è compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio; il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione o del reparto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-51

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