Art. 3
In vigore dal 6 nov 1957
Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) Scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;
b) Corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;
c) Corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;
d) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
e) Corsi preparatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1727#art-3