DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1727·29 settembre 1956
Istituzione di un Istituto professionale femminile in Roma.
Vigente dal 22 ottobre 1957 23 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento d
Art. 2Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio
Art. 3Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) Scuole di patente per qualificate e specia
Art. 4Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze profes
Art. 5Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Minist
Art. 6Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili profession
Art. 7L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, u
Art. 8L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti
Art. 9Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i
Art. 10Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le li
Art. 11Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono g
Art. 12Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di ma
Art. 13Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite ne
Art. 14L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottopost
Art. 15Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due re