Art. 2

In vigore dal 6 nov 1957
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore-femminile. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per: sarta per donna; sarta per bambini; biancherista; maglierista. 2. Scuola professionale per l'arte applicata con sezioni per: tessitrice artigiana; ceramista artigiana; fabbricante di giocattoli e soprammobili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1727#art-2

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