Art. 2
In vigore dal 6 nov 1957
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore-femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
sarta per donna;
sarta per bambini;
biancherista;
maglierista.
2. Scuola professionale per l'arte applicata con sezioni per:
tessitrice artigiana;
ceramista artigiana;
fabbricante di giocattoli e soprammobili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1727#art-2