Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 6 nov 1957
Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) Scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane; b) Corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate; c) Corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate; d) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; e) Corsi preparatori.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-29;1727#art-3