Capo XI
Art. 90
Distribuzione dell'acqua potabile in sotterraneo
In vigore dal 1 lug 1956
Ogni lavoratore deve poter disporre in sotterraneo di almeno due litri di acqua potabile per ogni otto ore lavorative. Se l'acqua potabile viene conservata entro recipienti individuali, questi devono essere resistenti, facilmente punibili e provvisti di buona chiusura.
Qualora nei sotterranei vengano collocati serbatoi di acqua
potabile, questi devono rispondere a requisiti di idoneità ed il loro contenuto deve essere, se del caso, rinnovato periodicamente in modo da assicurare il costante carattere di potabilità dell'acqua.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-90