Capo XII

Art. 95

Istituzione dei servizi

In vigore dal 1 lug 1956
Nei cantieri deve essere assicurata l'assistenza sanitaria ai lavoratori colpiti da infortunio o altrimenti bisognevoli di cure; a tal fine i cantieri devono disporre di adeguati presidii medico-chirurgici. Nei cantieri deve essere assicurata la costante disponibilità di un mezzo di trasporto, atto a trasferire prontamente il lavoratore, che abbia bisogno di cure urgenti, al più vicino posto di soccorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-95

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