Capo XI

Art. 94

Latrine

In vigore dal 1 lug 1956
Nelle Vicinanze degli alloggiamenti devono essere predisposte latrine in numero di almeno una ogni 20 lavoratori occupati. Le latrine devono essere protette dagli agenti atmosferici ed inoltre costruite e mantenute in modo da salvaguardare la decenza, da non costituire causa di diffusione delle malattie trasmissibili e da non costituire causa di inquinamento delle acque destinate agli usi del cantiere e dell'abitato. L'Ispettorato del lavoro può prescrivere la installazione di latrine in sotterraneo, fissandone le caratteristiche, ove ne riconosca la necessità in relazione alla natura ed importanza, dei lavori, al numero dei lavoratori occupati ed al rischio di trasmissione di malattie. Alla pulizia ed alla manutenzione delle latrine deve essere destinato personale in numero sufficiente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-94

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