Capo XI

Art. 85

Arredi degli alloggiamenti

In vigore dal 1 lug 1956
Gli alloggiamenti devono: a) essere dotati, per ogni lavoratore, di un lettino e di una branda con rete metallica, corredata di un materasso di lana o di capok, o di crine, di cuscino e di coperte adeguatamente alle condizioni climatiche, nonché di lenzuola e di federe per il cuscino; b) essere dotati di attaccapanni, sedile e mensolina individuali; c) avere, per ogni lavoratore, una cubatura di almeno 10 metri e lo spazio libero fra un posto e l'altro di almeno 70 centimetri. È vietato l'uso di lettini o brande sovrapposte. L'Ispettorato del lavoro può tuttavia consentire, quando ricorrano particolari difficoltà ambientali, che le brande siano sovrapposte in non più di due piani. In tal caso, lo spazio libero fra una branda e la, soprastante deve essere di almeno un metro e la branda superiore deve essere altresì distanziata dal soffitto di almeno m. 1,20. Qualora i letti siano sistemati in due file, il passaggio tra una fila e l'altra deve avere larghezza non inferiore a m. 1,50. Gli alloggiamenti devono essere mantenuti, da apposito personale, in stato di scrupolosa pulizia e devono essere disinfettati e disinfettati almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità. Le lenzuola e le federe devono essere lavate almeno ogni dieci giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-85

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo