Capo XI
Art. 83
Illuminazione artificiale
In vigore dal 1 lug 1956
I baraccamenti, nonché i passaggi, le strade interne, I piazzali ed, in genere, i luoghi destinati al movimento di persone o di veicoli, devono essere forniti di illuminazione artificiale sufficiente per intensità e distribuzione delle sorgenti luminose.
Devono inoltre essere illuminati, oppure indicati con speciali lampade, i punti di transito che espongano a particolare pericolo.
I baraccamenti adibiti a dormitorio devono essere forniti anche di lampade notturne a luce ridotta.
Gli impianti di illuminazione dei baraccamenti devono offrire sufficienti garanzie di sicurezza e di igiene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-83