Capo XI

Art. 84

Alloggiamenti

In vigore dal 1 lug 1956
I cantieri devono essere provvisti di alloggiamenti per i lavoratori. L'Ispettorato del lavoro può esonerare le imprese dall'obbligo di provvedere agli alloggiamenti, quando non ne riconosca la necessità, tenuto conto della vicinanza del cantiere ai centri abitati, della ricettività di questi, dello scarso numero dei lavoratori che dovrebbero usufruire degli alloggiamenti stessi, della breve durata dei lavori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-84

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