Capo IX

Art. 70

Requisiti dei mezzi di illuminazione

In vigore dal 1 lug 1956
I mezzi di illuminazione installati sul fronte di avanzamento, fermo restando quanto disposto nell', devono possedere requisiti di robustezza ed essere, per quanto possibile, del tipo elettrico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-70

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