Capo IX
Art. 68
Illuminazione minima in sotterraneo
In vigore dal 1 lug 1956
I mezzi o impianti di illuminazione fissa devono garantire nei passaggi e in tutti i punti accessibili del sotterraneo un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux.
Detto minimo è garantito indipendentemente dal concorso dei mezzi di illuminazione individuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-68