Art. 68 · Illuminazione minima in sotterraneo
Capo IX

Art. 68

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Illuminazione minima in sotterraneo

In vigore dal 1 lug 1956
I mezzi o impianti di illuminazione fissa devono garantire nei passaggi e in tutti i punti accessibili del sotterraneo un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux. Detto minimo è garantito indipendentemente dal concorso dei mezzi di illuminazione individuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-68