Capo IX
Art. 67
Mezzi di illuminazione portatili individuali
In vigore dal 1 lug 1956
I lavoratori che accedono al sotterraneo devono essere provvisti di idoneo mezzo di illuminazione portatile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-67