Capo IX

Art. 67

Mezzi di illuminazione portatili individuali

In vigore dal 1 lug 1956
I lavoratori che accedono al sotterraneo devono essere provvisti di idoneo mezzo di illuminazione portatile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-67

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