Capo IX
Art. 70
70 / 108Requisiti dei mezzi di illuminazione
In vigore dal 1 lug 1956
I mezzi di illuminazione installati sul fronte di avanzamento, fermo restando quanto disposto nell', devono possedere requisiti di robustezza ed essere, per quanto possibile, del tipo elettrico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-70