Capo VIII
Art. 56
Macchine per la perforazione o la demolizione delle rocce
In vigore dal 1 lug 1956
Le perforatrici ed i martelli perforatori o demolitori devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) lo scappamento deve essere provvisto di uno schermo deflettore oppure essere disposto in modo che l'aria non possa sollevare la polvere depositatasi sulle pareti degli scavi nè investire il lavoratore;
b) il complesso della macchina ad aspirazione e specialmente il portautensile devono essere tali da assicurare una sufficiente tenuta delle polveri.
Le macchine di perforazione devono essere montate sopra appositi sostegni, sempre che ciò sia consentito dalle esigenze tecniche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-56