Capo VII
Art. 51
Fonti di energia per il brillamento elettrico
In vigore dal 1 lug 1956
Per il brillamento elettrico delle mine, devono essere usati esclusivamente esploditori portatili autonomi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-51