Art. 51 · Fonti di energia per il brillamento elettrico
Capo VII

Art. 51

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Fonti di energia per il brillamento elettrico

In vigore dal 1 lug 1956
Per il brillamento elettrico delle mine, devono essere usati esclusivamente esploditori portatili autonomi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-51