Capo VII

Art. 47

Applicazione dei detonatori alle micce

In vigore dal 1 lug 1956
L'applicazione dei detonatori alle micce deve tessere effettuata in garitte o locali completamente distinti, siti all'esterno del sotterraneo ed a distanza non minore di 25 metri dai depositi degli esplosivi, dai luoghi di lavoro e dai baraccamenti. Detta operazione deve essere eseguita in presenza di non più di 200 detonatori e solo facendo uso delle apposite pinze di sicurezza. Nelle garitte e nei locali di cui al primo comma 6 vietato tenere quantitativi, anche minimi, di esplosivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-47

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