Capo VIII

Art. 57

Speciali dispositivi ad iniezione d'acqua

In vigore dal 1 lug 1956
Le macchine con utensili pneumatici ad iniezione di acqua devono essere provviste di un dispositivo che impedisca all'aria compressa di penetrare nel canale assiale del fioretto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-57

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