Capo VIII

Art. 59

Inumidimento del materiale di scavo da rimuovere e trasportare

In vigore dal 1 lug 1956
Inumidimento del materiale di scavo da rimuovere e trasportare Il materiale abbattuto nei cantieri, ove l'escavazione sia stata eseguita in rocce asciutte e polverulenti, deve essere inumidito prima di essere rimosso e trasportato, anche se per le operazioni di sgombero o di scaricamento siano impiegati mezzi meccanici. La stessa cautela deve essere adottata quando il trasporto avviene attraverso pozzetti o mediante scivoli. Nel trasporto dei materiali con qualsiasi mezzo eseguito occorre evitare la caduta dei materiali stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-59

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