Capo III

Art. 30

Detonatori elettrici

In vigore dal 1 mag 1956
. I detonatori elettrici che presentano deformazioni, anomalie o deterioramenti, anche lievi, devono essere scartati e distrutti. Il trasporto dei detonatori elettrici deve essere effettuato con le modalità indicate nell'; le cassette devono essere suddivise in scomparti, per tenere distinti i detonatori stessi per numero di ritardo. In una stessa volata non devono essere impiegati detonatori provenienti da fabbriche diverse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-30

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