Capo III
Art. 29
Caricamento delle mine
In vigore dal 1 mag 1956
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I fori da mina devono essere caricati immediatamente prima del brillamento.
Durante dette operazioni, sul luogo di impiego devono essere tenuti soltanto i quantitativi di esplosivo e di detonatori o di cartucce innescate indispensabili a garantire la continuità delle operazioni.
Durante le operazioni di caricamento delle mine deve essere presente soltanto il personale addettovi.
È vietato annodare le micce fra loro o in matasse o comunque piegarle con piccoli raggi di curvatura o sottopone a trazione, torsione o compressione.
È vietato utilizzare, per nuove mine, canne o fori da mina preesistenti.
L'intasamento o borraggio deve essere fatto con materie prive di granelli o noduli quarzosi, piritosi o metallici.
Le cartucce di esplosivo devono essere spinte nei fori da mina soltanto mediante bacchette di legno.
Le cartucce a polvere, da adoperare nei luoghi umidi, devono essere a doppia impermeabilizzazione.
Le cartucce innescate e non utilizzate devono essere separate dall'innesco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-29