Capo III

Art. 29

Caricamento delle mine

In vigore dal 1 mag 1956
. I fori da mina devono essere caricati immediatamente prima del brillamento. Durante dette operazioni, sul luogo di impiego devono essere tenuti soltanto i quantitativi di esplosivo e di detonatori o di cartucce innescate indispensabili a garantire la continuità delle operazioni. Durante le operazioni di caricamento delle mine deve essere presente soltanto il personale addettovi. È vietato annodare le micce fra loro o in matasse o comunque piegarle con piccoli raggi di curvatura o sottopone a trazione, torsione o compressione. È vietato utilizzare, per nuove mine, canne o fori da mina preesistenti. L'intasamento o borraggio deve essere fatto con materie prive di granelli o noduli quarzosi, piritosi o metallici. Le cartucce di esplosivo devono essere spinte nei fori da mina soltanto mediante bacchette di legno. Le cartucce a polvere, da adoperare nei luoghi umidi, devono essere a doppia impermeabilizzazione. Le cartucce innescate e non utilizzate devono essere separate dall'innesco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-29

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