Capo III
Art. 28
Micce
In vigore dal 1 mag 1956
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Le micce, prima di essere applicate ai detonatori, devono essere accuratamente esaminate per accertare la loro integrità. Esse devono essere tagliate in lunghezza tale, che il lavoratore adibito all'accensione abbia il tempo necessario per mettersi al sicuro.
Nei luoghi umidi si devono usare micce incatramate;
per le mine subacquee o praticate in terreni acquitrinosi devono essere impiegate micce ad involucro impermeabile.
Periodicamente devono essere controllate la velocità di combustione della miccia e le caratteristiche del dardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-28