Capo III
Art. 30
39 / 58Detonatori elettrici
In vigore dal 1 mag 1956
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I detonatori elettrici che presentano deformazioni, anomalie o deterioramenti, anche lievi, devono essere scartati e distrutti.
Il trasporto dei detonatori elettrici deve essere effettuato con le modalità indicate nell'; le cassette devono essere suddivise in scomparti, per tenere distinti i detonatori stessi per numero di ritardo.
In una stessa volata non devono essere impiegati detonatori provenienti da fabbriche diverse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-30