Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia
Art. 5
In vigore dal 4 mag 1956
Ai suddetti enti può aggiungersi, in qualsiasi momento, col titolo di "benemerito", qualunque ente morale e pubblico, che si sottoscrive per una quota annua non inferiore alle L. 300.000.
Verrà considerato "sostenitore" qualsiasi ente, associazione o privato che contribuisca annualmente alla spese di esercizio dell'Ente fiera con la somma non inferiore a L. 100.000.
Sono egualmente ammessi a partecipare all'Ente, in qualità di "aderenti", le società, associazioni o privati, che versino una volta tanto una somma di almeno L. 50.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;261#art-sde-5