Art. 5
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia

Art. 5

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In vigore dal 4 mag 1956
Ai suddetti enti può aggiungersi, in qualsiasi momento, col titolo di "benemerito", qualunque ente morale e pubblico, che si sottoscrive per una quota annua non inferiore alle L. 300.000. Verrà considerato "sostenitore" qualsiasi ente, associazione o privato che contribuisca annualmente alla spese di esercizio dell'Ente fiera con la somma non inferiore a L. 100.000. Sono egualmente ammessi a partecipare all'Ente, in qualità di "aderenti", le società, associazioni o privati, che versino una volta tanto una somma di almeno L. 50.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;261#art-sde-5