Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia

Art. 9

In vigore dal 4 mag 1956
Il consiglio di amministrazione sovraintende all'attività generale dell'Ente fissandone le direttive e l'azione. Propone le modifiche allo statuto, delibera la pianta organica del personale e i regolamenti interni dell'Ente, l'ordinamento e il funzionamento del servizio di cassa, i bilanci preventivi e consuntivi, i mutamenti patrimoniali e gli impegni di spese non previste nel bilancio. In questo ultimo caso il Consiglio di amministrazione provvede, altresì, alle variazioni occorrenti in bilancio, per fronteggiare i nuovi oneri, dandone comunicazione entro dieci giorni al Ministero dell'industria e del commercio. Per la validità delle sue sedute dovranno essere presenti in prima convocazione la metà più uno del membri del Consiglio, ed almeno sei, oltre il presidente, in seconda convocazione. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza del presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Il Consiglio è convocato dal presidente, con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di urgenza, tale termine può, a giudizio del presidente, essere ridotto a due giorni.
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