Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia
Art. 4
In vigore dal 4 mag 1956
Alla gestione e alla organizzazione delle manifestazioni fieristiche l'Ente provvede:
a) con le rendite del patrimonio;
b) col ricavo dei posteggi e con i proventi vari, comunque derivati alla fiera di Foggia, dalle concessioni ed iniziative da esse assunte;
c) con i contributi annuali continuativi degli enti sottoindicati:
1) comune di Foggia;
2) Amministrazione provinciale di Foggia;
3) Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia.
Alla stessa destinazione saranno parimenti devoluti i contributi di carattere continuativo o saltuario, che potranno essere a tal uopo, eventualmente, concessi dai Ministeri, dal Banco di Napoli, da altri enti, da ditte e da privati.
I contributi a carattere continuativo potranno essere vincolati, in tutto o in parte, ad operazioni finanziarie, anche a lunga scadenza, onde provvedere a costruzioni, impianti e, in genere, alla esecuzione di opere attinenti alla fiera. Per le medesime finalità potrà venire concessa ipoteca sugli immobili di proprietà dell'Ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;261#art-sde-4