Art. 5
In vigore dal 2 feb 1956
Il personale salariato giornaliero, che, alla data del 1° marzo 1952, non trovavasi in servizio nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è immesso nel contingente del personale temporaneo, purchè, a partire dal 270° giorno anteriore alla predetta data, abbia complessivamente effettuato almeno 90 giorni di servizio.
Ogni disposizione precedente incompatibile col presente decreto rimane abrogata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI -
GAVA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 72. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;15#art-5