Art. 3
In vigore dal 2 feb 1956
La nomina degli operai permanenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'inquadramento professionale e l'importo del salario o della paga e successivamente qualsiasi variazione dell'inquadramento stesso o del salario o della paga, nonché la cessazione del servizio, sono disposti con provvedimenti del direttore generale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, ferma restando l'osservanza delle altre norme stabilite dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67.
L'assunzione, la conferma in servizio, e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
Tali contratti sono approvati con provvedimenti del direttore generale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono stabiliti con contratto di lavoro approvato con provvedimenti del direttore generale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;15#art-3