Art. 2
In vigore dal 2 feb 1956
L'assunzione dei salariati di ruolo e non di ruolo, il passaggio dei medesimi a categorie superiori, nonché le nomine dei capi operai, vengono disposti, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con provvedimenti del direttore generale, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 67.
Le Commissioni esaminatrici di cui alla citata legge n. 67, sono composte da un funzionario di qualifica, non inferiore a direttore di divisione, presidente, e da due funzionari di qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.
Ha le funzioni di segretario un funzionario di qualifica non superiore a consigliere di 2ª classe.
Nel bando di concorso saranno stabilite le sedi alle quali verranno assegnati i vincitori, nonché i criteri di valutazione e le sedi di esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;15#art-2