Art. 4
In vigore dal 2 feb 1956
Nella prima attuazione del presente decreto i salariati non di ruolo, comunque assunti e denominati, in servizio da almeno due anni e in possesso della prescritta idoneità fisica, sono immessi in ruolo.
Un'apposita Commissione, nominata dal Ministro, stabilirà l'inquadramento di ciascun salariato, sulla base dell'anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;15#art-4