Art. 6
In vigore dal 24 dic 1955
È sospesa l'applicazione del dazio di importazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per i proiettili e le munizioni importati per conto di Stati esteri per essere destinati al collaudo di armi da loro commesse alle fabbriche italiane, purchè la fornitura di tali armi e munizioni risulti prevista nelle clausole del contratto di commessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-23;1280#art-6