Art. 7
In vigore dal 16 gen 1956
L'art. 17, modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 919, e gli articoli 18 e 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto di Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 17. - "I dazi doganali di importazione sono commisurati, per le merci tassate "ad valorem", sul valore imponibile delle merci medesime.
Il valore imponibile delle merci è il loro "prezzo normale" definito negli articoli da 18 a 21.
Con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo 22, il prezzo di fattura può ugualmente essere considerato come valore imponibile".
Art. 18. - "Il "prezzo normale" è quello che può ritenersi convenuto per le merci importate, a seguito di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un importatore ed un venditore indipendenti, alla data in cui - previa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 - si procede alla verifica della merce.
Nel caso che la verifica della merce avvenga non oltre il quindicesimo giorno dalla data di presentazione della dichiarazione, la dogana può non tener conto della eventuale sopravvenuta variazione dei prezzi.
Il "prezzo normale" delle merci importate è determinato sulle seguenti basi:
a) le merci si considerano consegnate al compratore nel porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica;
b) il venditore si considera tenuto a sopportare e comprendere nel prezzo tutte le spese riferentisi alla vendita ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica;
c) si devono ritenere a carico del compratore e, pertanto, esclusi dal prezzo normale, i diritti doganali e le tasse esigibili nel territorio doganale italiano".
Art. 19. - "Una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti è una vendita nella quale:
a) il pagamento del prezzo della merce costituisce la sola considerazione effettiva della transazione;
b) il prezzo convenuto non è influenzato da relazioni commerciali, finanziarie od altre, contrattuali o non, che potrebbero esistere, al di fuori di quelle create dalla vendita stessa, fra il venditore od una persona fisica o giuridica associata in affari al venditore, da una parte, ed il compratore od una persona fisica o giuridica associata in affari al compratore, dall'altra;
c) nessuna parte del ricavato dalla vendita, dalla, ulteriore cessione o dalla utilizzazione della merce spetterà, direttamente od indirettamente, al venditore od a qualsiasi altra persona fisica o giuridica associata al venditore.
Due persone sono considerate associate in affari se una di esse possegga un interesse qualunque nel commercio dell'altra, o se ambedue abbiano un comune interesse in un qualsiasi commercio o se una terza persona sia cointeressata nel commercio di ciascuna di esse, tali interessi siano diretti od indiretti".
Art. 20. - "Nel caso in cui il "prezzo normale" dipenda dalla quantità su cui verte la vendita, tale prezzo sarà determinato supponendo che la vendita verta sulla quantità delle merci presentate e da valutare".
Art. 21. - "Allorchè le merci da valutare:
a) sono fabbricate secondo un processo brevettato o formano oggetto di un disegno o di un modello depositati, di un diritto di autore;
b) sono coperte da marchio di fabbrica o di commercio stranieri, o sono importate per essere vendute sotto detto marchio, anche dopo aver subito una lavorazione complementare;
la determinazione del "prezzo normale" si farà considerando che tale prezzo comprenda il valore del diritto di utilizzazione del brevetto, del disegno o del modello depositati, o del diritto d'autore o del marchio di fabbrica o di commercio, relativo alle detto merci".
Art. 22. - "Allorquando le merci importate formano oggetto di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un venditore e un compratore indipendenti, il prezzo pagato o da pagare in virtù di detta vendita può essere considerato come indicazione valevole del loro prezzo normale definito all'art. 18.
Nel caso che non siano già comprese nel prezzo di fattura, sono da aggiungere a tale prezzo le spese di carico, di trasporto, di assicurazione, di commissione, tutte le altre spese riferentisi alla vendita, alla spedizione ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo d'introduzione nel territorio doganale della Repubblica (art. 18, comma terzo, lettera b), come pure sono da comprendere nel valore imponibile gli sconti anormali o qualunque altra riduzione eccezionale praticati sul prezzo di libera concorrenza.
Ai fini della loro inclusione nel valore imponibile, sono altresì da considerare gli sconti od altre riduzioni di prezzo praticati nei confronti di concessionari unici, rappresentanti esclusivi, od altri intermediari similari".
Art. 23. - "Le spese considerate all'art. 18, comma terzo, lettera b) comprendono:
a) le spese di trasporto;
b) le spese di assicurazione;
c) le commissioni;
d) le senserie;
e) le spese sostenute all'estero per il rilascio dei documenti necessari all'introduzione delle merci nel territorio della Repubblica, ivi compresi i diritti di cancelleria;
f) i diritti e le tasse direttamente imputabili alle merci ed esigibili all'estero, esclusi quelli dai quali le merci fossero state esonerate oppure il cui importo fosse stato rimborsato o dovrebbe essere rimborsato;
g) le spese di carico;
h) ogni altra spesa sostenuta per la vendita, la spedizione e la consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica.
È compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio, nonché le spese di condizionamento (mano d'opera, materiali ed altre spese). Tuttavia il valore dei recipienti che, secondo gli usi commerciali, sono normalmente restituiti al mittente e che come tali sono ammessi alla importazione temporanea per essere vuotati, concorre a formare il valore imponibile della merce contenutavi solo quando detti recipienti risultino fatturati per cessione definitiva o, comunque, non vengano riesportati".
Art. 24. - "Per le spese di trasporto, il porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica, da prendere in considerazione, è:
a) per le importazioni via mare, il porto di sbarco delle merci;
b) per le importazioni via aerea, per ferrovia, per strada, per lago, dove trovasi il primo ufficio doganale".
Art. 25. - "Allorchè gli elementi che concorrono alla determinazione del valore imponibile sono espressi in moneta estera, la conversione in lire italiane è effettuata in base al cambio ufficiale doganale in vigore nel giorno in cui ha inizio la verifica della merce".
Art. 26. - "Il proprietario della merce ha l'obbligo di dichiarare alla dogana il valore imponibile determinato come agli articoli precedenti e di rettificare la dichiarazione in relazione alle variazioni sopravvenute nei prezzi nel caso che la dichiarazione non sia immediatamente seguita dalla verifica della merce.
Egli è inoltre tenuto a fornire, nei modi che l'Amministrazione riterrà più idonei, ogni informazione, nonché a presentare la fattura, i documenti di trasporto ed ogni altro documento commerciale (contratti, corrispondenza, ecc.) riguardanti la vendita, la spedizione e la consegna delle merci, che fossero dalla dogana richiesti ai fini dell'accertamento del valore imponibile.
L'obbligo di cui i precedenti comma vale per tutte le merci che devono essere dichiarate in dogana, comprese le merci esenti da diritti doganali e quelle assoggettate a dazi specifici.
È in facoltà dell'Amministrazione di eseguire le indagini che ritiene necessarie per il controllo dei valori imponibili".
Art. 27. - "Nel caso di contestazione sul valore dichiarato, il capo della dogana, su richiesta dell'importatore, può sentire due periti, uno dei quali da lui designato, e l'altro scelto dall'importatore fra quelli compresi nelle liste approvate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.
Il capo della dogana può accettare il parere dei due periti, se questi sono concordi; ovvero servirsi dei risultati delle perizie per rettificare, a suo giudizio, il valore proposto dall'ufficio.
Ciascuna delle parti è tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito. Al perito designato dall'Amministrazione la spesa è liquidata in base ad una tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze".
Art. 28. - "Qualora la contestazione non sia composta, per la risoluzione della conseguente controversia si applica il procedimento stabilito dal testo unico delle leggi approvate con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.
La relazione dei periti di cui all'art. 27 e le deduzioni del capo della dogana faranno parte integrante del verbale di controversia, da redigersi a norma delle disposizioni richiamate nel precedente comma".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-23;1280#art-7