Art. 2

In vigore dal 24 dic 1955
Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano dall'avere effetto: a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i fluorurati e fluoroclorurati (voce della tariffa doganale ex 362-b1-csi), per il sughero naturale semilavorato in cubi e parallelepipedi quadri (voce 560-d), per i lavori di sughero naturale, non nominati nè compresi altrove (voci 561-a-b-c), per il sughero agglomerato semilavorato (voci 562-a-b-c), per i lavori di sughero agglomerato, non nominati nè compresi altrove (voci 563-a-b-c), per l'antimonio greggio e in rottami (voce 1006-a), rendendosi applicabili per le stesse merci i dazi della tariffa generale; b) i dazi stabiliti con le stesse norme temporanee per i lavori di gomma elastica per uso igienico e sanitario, anche con parti di altra materia, in pere per iniezioni, per contagocce, per vaporizzatori e per altri usi (voce 519-a), in guanti per chirurgia, per uso domestico e per protezione contro i raggi "X" (voce 519-c), in altri lavori (borse per ghiaccio, per acqua calda, cuscini, ecc.) di cui alla voce 519-e, per le parti e accessori di macchine e apparecchi, di pelle o di cuoio naturale o artificiale (voce 492-b), per le scavatrici per miniere e per le pale meccaniche (voce ex 1147-d), per gli isolatori, anche con armatura di metallo comune, di porcellana (voce ex 1183-a-1-2) e per quelli di steatite, sillimanite, magnesia fusa e materie simili, ecc. (voce 1183-b), rendendosi applicabili per le stesse merci i corrispondenti dazi convenzionati con il Protocollo di Torquay e con gli Accordi italo-svizzeri del 14 luglio 1950.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-23;1280#art-2

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