Art. 4

In vigore dal 24 dic 1955
La riduzione stabilita con l' del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, non sarà più applicata ai dazi delle voci della tariffa dei dazi doganali di importazione n. 159, n. 481-b-1, n. 743-a, n. 747-a, n. 74.8-a, n. 957-a-b.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-23;1280#art-4

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