Art. 4
In vigore dal 18 gen 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1948, in conformità al disposto dell'art. 5 dell'Accordo indicato nell'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 20 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - GAVA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 14. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-20;1374#art-4